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Rispetto alla scheda 7.1 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: se gli utenti interrompono il percorso di accompagnamento, le ore effettuate possono essere riconosciute al soggetto incaricato dell'attuazione della misura? Se sono riconosciute, è sufficiente per la rendicontazione produrre i registri sottoscritti da operatore e destinatario?
La scheda di misura 7.1 Pon Iog (misura nazionale) prevede il riconoscimento dei costi secondo le seguenti modalità:  - Il 70% a processo, in base alle effettive ore di formazione/accompagnamento svolte;  - la restante parte, fino al 100%, sempre a processo, ma sottoposta alla condizionalità della realizzazione degli output previsti. Non vengono identificate, a livello nazionale, delle soglie minime di frequenza. La soglia minima di frequenza potrebbe essere definita dalla normativa regionale in vigore, dal PAR e/o dallo specifico Avviso Pubblico di attuazione della misura 7.1 regionale. Pertanto, l’identificazione di un'eventuale soglia per il riconoscimento dei costi a processo può essere rinvenibile esclusivamente a livello di quadro normativo regionale. Per quanto riguarda la documentazione necessaria al riconoscimento dei costi relativi alle ore di formazione, anche parziali, stante quanto sopra riportato, si rimanda a quanto previsto all’interno dell’Avviso Pubblico di attuazione della misura 7.1 regionale, sia relativamente alla parte a processo (70%) sia per gli output della parte sottoposta a condizionalità (concorrenza al 100%).
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Modalità di remunerazione dei costi del servizio di accompagnamento al lavoro a valere sulla Misura 3 in presenza di trasformazioni contrattuali rispetto al primo esito occupazionale ammissibile intervenuto
La misura 3 Accompagnamento al lavoro nella sezione Parametri di costo prevede che “il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo le UCS di riferimento, in funzione della categoria di profilazione del giovane”. Il raggiungimento dell’obiettivo specifico previsto dalla scheda misura si realizza nella formalizzazione dell’inserimento lavorativo attraverso un contratto a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato, anche in regime di somministrazione, come elegibile da scheda misura. Conseguito il risultato occupazionale, la misura si conclude. Pertanto, le trasformazioni successive di tale contratto non rientrano nelle attività remunerabili previste dalla misura.  Il rimborso agli enti attuatori deve avvenire secondo le modalità operative già indicate, subordinandolo alla prima tipologia contrattuale intervenuta come esito della misura, per rendere ammissibile la spesa, e nel rispetto dei termini di durata della misura e della sua rendicontazione.
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La scheda 1C può essere erogata in combinazione con altre misure durante lo stesso ciclo di adesione?
L’orientamento specialistico si integra con le politiche attive offerte dal programma Garanzia Giovani. Secondo l’iter di adesione alla Garanzia Giovani, le attività di prima informazione (scheda 1.A), di presa in carico (scheda 1.B) e di orientamento specialistico (scheda 1.C) sono precedenti all’attivazione di altre misure e segnano l’inizio del percorso del Neet all’interno del Programma Garanzia Giovani. In tal senso, in funzione di quanto previsto dal patto di servizio, la misura di orientamento specialistico, seppur non obbligatoria, potrà essere inserita all’interno di percorsi individuali, in combinazione con altre misure. Tale combinazione, specificatamente disciplinata negli avvisi regionali, dovrà sottostare al solo limite di durata e di finanziamento previsti nell’allegato E - La Nuova Garanzia Giovani al 20/09/2017. Pertanto, il servizio di orientamento specialistico non potrà eccedere le 8 ore ovvero le ore previste in base alla profilazione del Neet.
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Riguardo la misura 8 “ Mobilità professionale transnazionale e territoriale” è prevista una durata specifica del contratto di lavoro?
La misura 8 della mobilità professionale transnazionale e territoriale è stata progettata per intercettare i Neet interessati ad avviare percorsi di mobilità professionale sia all’interno dei confini nazionali, sia in altri Stati europei. Come riportato nella scheda misura nazionale, qualora la sottoscrizione di un contratto in mobilità arrivi all’esito dell’attività di accompagnamento al lavoro di cui alla scheda 3, il giovane potrà usufruire dell’indennità di mobilità prevista per la misura 8, mentre il soggetto accreditato riceverà il rimborso unicamente nell’ambito della misura 3. Pertanto, seppur non espressamente indicato nella scheda misura nazionale, il requisito della durata del contratto per i giovani in mobilità professionale potrà essere recuperato dal rimando alla scheda 3 contenuto nella scheda misura 8 nazionale. Si conferma pertanto che il contratto di lavoro remunerato dovrà avere una durata pari o superiore a 6 mesi.
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Qualora il ragazzo trovi lavoro prima della fine del percorso, all’ente viene riconosciuto il pagamento del periodo di formazione effettuato? (Misura 2A)
Per la misura 2A i rimborsi dei costi standard sono erogabili secondo le specifiche di seguito descritte: - Fino al 70% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate; - il restante importo è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso). Tale condizionalità risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani Neet, elemento chiave dell’intero Programma IOG. Qualora il ragazzo trovi lavoro prima della fine del percorso, all’ente di formazione viene riconosciuto il 100% della remunerazione relativa alle ore di formazione effettivamente svolte dal ragazzo prima dell’attivazione del contratto di lavoro (70% a processo + 30% a processo ma vincolato alla stipula del contatto di lavoro). Tuttavia, eventuali limitazioni o vincoli aggiuntivi nei confronti dell’Ente di formazione potrebbero essere definiti dai singoli dispositivi attuativi Regionali (es. numero minimo di ore di formazione).
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Qualora il ragazzo rifiuti il contratto, viene riconosciuto all’ente il lavoro di accompagnamento fatto? (Misura 3)
Qualora il ragazzo rifiuti una proposta di contratto, all’ente promotore non viene riconosciuta alcuna remunerazione. La remunerazione prevista per la misura in questione, infatti, è basata sul risultato (output o risultato) che consiste nell’attivazione di un contratto di lavoro. La documentazione prevista ai fini del controllo rispecchia tale impostazione: oltre al patto di Servizio (dal quale si evince la fascia di profilazione del giovane), gli unici documenti da produrre per la remunerazione sono la copia del contratto di lavoro e/o la copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro (se prevista). Pertanto, in assenza di tale documentazione, il risultato non si intende raggiunto.
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Qualora il ragazzo trovi lavoro prima del termine della misura, l’ente riceve il pagamento del percorso fatto? (Misura 3)
Il documento “template for submitting data for the conisideration of the Commission – Article 14.1 ESF)” che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei costi semplificati all’interno del Programma, prevede, quali unici documenti da produrre per la remunerazione sono la copia del contratto di lavoro e/o la copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro (se prevista). Pertanto, qualora il ragazzo sia impegnato in un percorso di accompagnamento (misura 3) e trovi lavoro, l’ente ha diritto alla remunerazione in quanto ha raggiunto il risultato previsto per l’accesso alla stessa. Tuttavia, eventuali limitazioni o vincoli aggiuntivi nei confronti dell’ente promotore potrebbero essere stabiliti dai singoli dispositivi attuativi regionali.
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Qualora il giovane straniero abbia il permesso di soggiorno scaduto, può usufruire dei benefici di garanzia giovani?
Sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 9-bis, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), lo straniero può continuare ad esercitare i diritti derivanti dal permesso di soggiorno scaduto, in particolare quelli lavorativi, nelle more del processo di rinnovo, a condizione che abbia presentato la domanda di rinnovo non oltre 60 giorni dalla scadenza dello stesso. Il Cpi dovrebbe in prima istanza provvedere a verificare il rispetto di tale condizione (presentazione richiesta di rinnovo entro 60 dalla scadenza) attraverso l'acquisizione di copia del permesso di soggiorno scaduto. Qualora la domanda di rinnovo risulti presentata oltre detto termine, si ritiene che non ricorrano i presupposti per usufruire dei benefici di garanzia giovani. Ugualmente i presupposti non ricorrono, come è ovvio, se la richiesta di rinnovo è stata già rigettata dalle Autorità di P.S. competenti. I centri per l'Impiego dovrebbero acquisire tali informazioni dalle dette Autorità. In conclusione, un controllo sufficientemente rigoroso richiederebbe: a) l'acquisizione del permesso di soggiorno scaduto; b) l'acquisizione della ricevuta di presentazione della relativa richiesta di rinnovo; c) la verifica della tempestiva presentazione di quest'ultima; d) la verifica, presso la Questura o altra autorità di P.S. competente, che l'istanza di rinnovo detta non sia stata, alla data, già oggetto di diniego.
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Richiesta di informazioni in merito al riconoscimento della quota del 30% a risultato in relazione ad un avviso multimisura contente le misure 1C, 2A, 3, 5 e 8.
In generale anche nell’ambito di un avviso multimisura permane il criterio di delineare chiaramente l’inizio e la fine di ogni misura. Pertanto, nell’ipotesi che la prima misura di politica attiva sia, a seguito della misura 1C, la misura 2A, il giovane ha diritto a permanere nel programma e svolgere altre misure di politica attiva secondo quanto previsto dallo specifico Avviso multimisura (nel caso delineato: la misura 5, la misura 3 o la misura 8), una volta conclusa eventualmente senza esito occupazionale (120 giorni dopo la conclusione del percorso formativo previsto per la misura 2A), la prima misura di politica attiva avviata. Si sottolinea che, come specificato nel template allegato al Regolamento Delegato (UE) 2017/90, tale condizionalità risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani Neet, elemento chiave dell’intero programma IOG.
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Con riferimento alla scheda 2A, per il riconoscimento del risultato del 30%, un contratto di lavoro può essere inferiore a 6 mesi, visto che la scheda nazionale non prevede limiti, ma solo tipologie contrattuali? Questo anche alla luce del Decreto 87/2018, considerando che nel settore turistico la durata potrebbe essere inferiore ai 6 mesi?
Per quanto riguarda il riconoscimento del risultato del 30%, occorrerà rispettare il requisito della condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso). Come indicato nella scheda misura nazionale, tale condizionalità risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani Neet. Affinché tale beneficio possa essere anche duraturo, in analogia con l’orientamento generale seguito nella I fase di Garanzia Giovani, non si ritiene possibile accogliere la proposta di procedere al riconoscimento di una premialità per gli operatori che attivino un contratto di lavoro di durata inferiore ai 6 mesi, indipendentemente dal settore di riferimento dell’impresa.
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La misura 2C può far parte di un percorso integrato con altre schede (es. scheda 3-2C; 5A-2C...) o può essere erogata anche dopo la presa in carico 1B, senza altre misure?
La misura 2C, finalizzata ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali delle imprese, dovrà essere inserita all’interno di un percorso, in combinazione con altre misure. Oltre a prevedere un obbligo di combinazione con altre misure del patto di servizio, la scheda misura nazionale prevede dei meccanismi attuativi che consentano di inserire il giovane Neet in altri percorsi formativi collettivi promossi dalle Regioni e dalla PA di Trento nell’ambito dei propri Por. In tal caso, occorrerà prestare attenzione al criterio di salvaguardia del Programma per evitare il doppio finanziamento dell’attività di formazione. In considerazione di ciò, si ritiene certamente possibile finanziare i percorsi contenenti le combinazioni della 1.B-2.C, 1.C-2.C, 3-2C e 2.C-9 bis
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La misura 2C può essere in combinazione con la 2A? Ad es. Dopo un corso 2A per la certificazione di un ADA, il datore di lavoro che assume può usufruire dell’agevolazione prevista per la 2C per far acquisire una competenza legata a un programma di contabilità o gestione clienti? L’ente beneficiario della 2A ha diritto al risultato del 30% e il datore di lavoro ai benefici della 2C?
No, rimane preclusa la combinazione della misura 2A-2C.
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Il target della misura 2C può essere rappresentato anche da giovani dai 15 ai 29 anni o solo dai 18 ai 29 anni?
Il target della misura 2C è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni. A supporto di tale indicazione, si rimanda a quanto riportato nella scheda misura nazionale rispetto all’esclusione del contratto di apprendistato tra i possibili contratti di lavoro a seguito dei quali è possibile inserire il giovane Neet in un percorso formativo (breve) utile ad acquisire le competenze mancanti.
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Richiesta di informazioni in merito al riconoscimento della quota del 30% a risultato in relazione ad un avviso multimisura contente le misure 1C, 2A, 3, 5 e 8.
In generale anche nell’ambito di un avviso multimisura permane il criterio di delineare chiaramente l’inizio e la fine di ogni misura. Pertanto, nell’ipotesi che la prima misura di politica attiva sia, a seguito della misura 1C, la misura 2A, il giovane ha diritto a permanere nel programma e svolgere altre misure di politica attiva secondo quanto previsto dallo specifico Avviso multimisura (nel caso delineato: la misura 5, la misura 3 o la misura 8), una volta conclusa eventualmente senza esito occupazionale (120 giorni dopo la conclusione del percorso formativo previsto per la misura 2A), la prima misura di politica attiva avviata. Si sottolinea che, come specificato nel template allegato al Regolamento Delegato (UE) 2017/90, tale condizionalità risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani Neet, elemento chiave dell’intero programma IOG.
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Con riferimento alla scheda 2A, per il riconoscimento del risultato del 30%, un contratto di lavoro può essere inferiore a 6 mesi, visto che la scheda nazionale non prevede limiti, ma solo tipologie contrattuali? Questo anche alla luce del Decreto 87/2018, considerando che nel settore turistico la durata potrebbe essere inferiore ai 6 mesi?
Per quanto riguarda il riconoscimento del risultato del 30%, occorrerà rispettare il requisito della condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso). Come indicato nella scheda misura nazionale, tale condizionalità risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani Neet. Affinché tale beneficio possa essere anche duraturo, in analogia con l’orientamento generale seguito nella I fase di Garanzia Giovani, non si ritiene possibile accogliere la proposta di procedere al riconoscimento di una premialità per gli operatori che attivino un contratto di lavoro di durata inferiore ai 6 mesi, indipendentemente dal settore di riferimento dell’impresa.
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La misura 2C può far parte di un percorso integrato con altre schede (es. scheda 3-2C; 5A-2C...) o può essere erogata anche dopo la presa in carico 1B, senza altre misure?
La misura 2C, finalizzata ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali delle imprese, dovrà essere inserita all’interno di un percorso, in combinazione con altre misure. Oltre a prevedere un obbligo di combinazione con altre misure del patto di servizio, la scheda misura nazionale prevede dei meccanismi attuativi che consentano di inserire il giovane Neet in altri percorsi formativi collettivi promossi dalle Regioni e dalla PA di Trento nell’ambito dei propri Por. In tal caso, occorrerà prestare attenzione al criterio di salvaguardia del Programma per evitare il doppio finanziamento dell’attività di formazione. In considerazione di ciò, si ritiene certamente possibile finanziare i percorsi contenenti le combinazioni della 1.B-2.C, 1.C-2.C, 3-2C e 2.C-9 bis
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La misura 2C può essere in combinazione con la 2A? Ad es. Dopo un corso 2A per la certificazione di un ADA, il datore di lavoro che assume può usufruire dell’agevolazione prevista per la 2C per far acquisire una competenza legata a un programma di contabilità o gestione clienti? L’ente beneficiario della 2A ha diritto al risultato del 30% e il datore di lavoro ai benefici della 2C?
No, rimane preclusa la combinazione della misura 2A-2C.
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Il target della misura 2C può essere rappresentato anche da giovani dai 15 ai 29 anni o solo dai 18 ai 29 anni?
Il target della misura 2C è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni. A supporto di tale indicazione, si rimanda a quanto riportato nella scheda misura nazionale rispetto all’esclusione del contratto di apprendistato tra i possibili contratti di lavoro a seguito dei quali è possibile inserire il giovane Neet in un percorso formativo (breve) utile ad acquisire le competenze mancanti.
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La scheda 1C può essere erogata in combinazione con altre misure durante lo stesso ciclo di adesione?
L’orientamento specialistico si integra con le politiche attive offerte dal programma Garanzia Giovani. Secondo l’iter di adesione alla Garanzia Giovani, le attività di prima informazione (scheda 1.A), di presa in carico (scheda 1.B) e di orientamento specialistico (scheda 1.C) sono precedenti all’attivazione di altre misure e segnano l’inizio del percorso del Neet all’interno del Programma Garanzia Giovani. In tal senso, in funzione di quanto previsto dal patto di servizio, la misura di orientamento specialistico, seppur non obbligatoria, potrà essere inserita all’interno di percorsi individuali, in combinazione con altre misure. Tale combinazione, specificatamente disciplinata negli avvisi regionali, dovrà sottostare al solo limite di durata e di finanziamento previsti nell’allegato E - La Nuova Garanzia Giovani al 20/09/2017. Pertanto, il servizio di orientamento specialistico non potrà eccedere le 8 ore ovvero le ore previste in base alla profilazione del Neet.
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Riguardo la misura 8 “ Mobilità professionale transnazionale e territoriale” è prevista una durata specifica del contratto di lavoro?
La misura 8 della mobilità professionale transnazionale e territoriale è stata progettata per intercettare i Neet interessati ad avviare percorsi di mobilità professionale sia all’interno dei confini nazionali, sia in altri Stati europei. Come riportato nella scheda misura nazionale, qualora la sottoscrizione di un contratto in mobilità arrivi all’esito dell’attività di accompagnamento al lavoro di cui alla scheda 3, il giovane potrà usufruire dell’indennità di mobilità prevista per la misura 8, mentre il soggetto accreditato riceverà il rimborso unicamente nell’ambito della misura 3. Pertanto, seppur non espressamente indicato nella scheda misura nazionale, il requisito della durata del contratto per i giovani in mobilità professionale potrà essere recuperato dal rimando alla scheda 3 contenuto nella scheda misura 8 nazionale. Si conferma pertanto che il contratto di lavoro remunerato dovrà avere una durata pari o superiore a 6 mesi.
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Qualora il ragazzo trovi lavoro prima della fine del percorso, all’ente viene riconosciuto il pagamento del periodo di formazione effettuato? (Misura 2A)
Per la misura 2A i rimborsi dei costi standard sono erogabili secondo le specifiche di seguito descritte: - Fino al 70% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate; - il restante importo è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso). Tale condizionalità risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani Neet, elemento chiave dell’intero Programma IOG. Qualora il ragazzo trovi lavoro prima della fine del percorso, all’ente di formazione viene riconosciuto il 100% della remunerazione relativa alle ore di formazione effettivamente svolte dal ragazzo prima dell’attivazione del contratto di lavoro (70% a processo + 30% a processo ma vincolato alla stipula del contatto di lavoro). Tuttavia, eventuali limitazioni o vincoli aggiuntivi nei confronti dell’Ente di formazione potrebbero essere definiti dai singoli dispositivi attuativi Regionali (es. numero minimo di ore di formazione).
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Qualora il ragazzo rifiuti il contratto, viene riconosciuto all’ente il lavoro di accompagnamento fatto? (Misura 3)
Qualora il ragazzo rifiuti una proposta di contratto, all’ente promotore non viene riconosciuta alcuna remunerazione. La remunerazione prevista per la misura in questione, infatti, è basata sul risultato (output o risultato) che consiste nell’attivazione di un contratto di lavoro. La documentazione prevista ai fini del controllo rispecchia tale impostazione: oltre al patto di Servizio (dal quale si evince la fascia di profilazione del giovane), gli unici documenti da produrre per la remunerazione sono la copia del contratto di lavoro e/o la copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro (se prevista). Pertanto, in assenza di tale documentazione, il risultato non si intende raggiunto.
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Qualora il ragazzo trovi lavoro prima del termine della misura, l’ente riceve il pagamento del percorso fatto? (Misura 3)
Il documento “template for submitting data for the conisideration of the Commission – Article 14.1 ESF)” che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei costi semplificati all’interno del Programma, prevede, quali unici documenti da produrre per la remunerazione sono la copia del contratto di lavoro e/o la copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’attivazione del contratto di lavoro (se prevista). Pertanto, qualora il ragazzo sia impegnato in un percorso di accompagnamento (misura 3) e trovi lavoro, l’ente ha diritto alla remunerazione in quanto ha raggiunto il risultato previsto per l’accesso alla stessa. Tuttavia, eventuali limitazioni o vincoli aggiuntivi nei confronti dell’ente promotore potrebbero essere stabiliti dai singoli dispositivi attuativi regionali.
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Modalità di remunerazione dei costi del servizio di accompagnamento al lavoro a valere sulla Misura 3 in presenza di trasformazioni contrattuali rispetto al primo esito occupazionale ammissibile intervenuto
La misura 3 Accompagnamento al lavoro nella sezione Parametri di costo prevede che “il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo le UCS di riferimento, in funzione della categoria di profilazione del giovane”. Il raggiungimento dell’obiettivo specifico previsto dalla scheda misura si realizza nella formalizzazione dell’inserimento lavorativo attraverso un contratto a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato, anche in regime di somministrazione, come elegibile da scheda misura. Conseguito il risultato occupazionale, la misura si conclude. Pertanto, le trasformazioni successive di tale contratto non rientrano nelle attività remunerabili previste dalla misura.  Il rimborso agli enti attuatori deve avvenire secondo le modalità operative già indicate, subordinandolo alla prima tipologia contrattuale intervenuta come esito della misura, per rendere ammissibile la spesa, e nel rispetto dei termini di durata della misura e della sua rendicontazione.
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Qualora il giovane straniero abbia il permesso di soggiorno scaduto, può usufruire dei benefici di garanzia giovani?
Sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 9-bis, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), lo straniero può continuare ad esercitare i diritti derivanti dal permesso di soggiorno scaduto, in particolare quelli lavorativi, nelle more del processo di rinnovo, a condizione che abbia presentato la domanda di rinnovo non oltre 60 giorni dalla scadenza dello stesso. Il Cpi dovrebbe in prima istanza provvedere a verificare il rispetto di tale condizione (presentazione richiesta di rinnovo entro 60 dalla scadenza) attraverso l'acquisizione di copia del permesso di soggiorno scaduto. Qualora la domanda di rinnovo risulti presentata oltre detto termine, si ritiene che non ricorrano i presupposti per usufruire dei benefici di garanzia giovani. Ugualmente i presupposti non ricorrono, come è ovvio, se la richiesta di rinnovo è stata già rigettata dalle Autorità di P.S. competenti. I centri per l'Impiego dovrebbero acquisire tali informazioni dalle dette Autorità. In conclusione, un controllo sufficientemente rigoroso richiederebbe: a) l'acquisizione del permesso di soggiorno scaduto; b) l'acquisizione della ricevuta di presentazione della relativa richiesta di rinnovo; c) la verifica della tempestiva presentazione di quest'ultima; d) la verifica, presso la Questura o altra autorità di P.S. competente, che l'istanza di rinnovo detta non sia stata, alla data, già oggetto di diniego.
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